Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 23/02/2017
L’art 5 del D.Lgs. n. 28/2010 contiene una specifica elencazione delle controversie che devono essere trattate necessariamente con una mediazione obbligatoria.
L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non rientra nella lista contenuta nel citato articolo.
Ciò significa che la proposizione di una azione revocatoria avente ad oggetto un contratto bancario non attrae la controversia nell’elencazione contenuta nell’articolo 5 e, di conseguenza, non subordina la proposizione dell’azione revocatoria all’esperimento del tentativo di mediazione.
L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non rientra nella lista contenuta nel citato articolo.
Ciò significa che la proposizione di una azione revocatoria avente ad oggetto un contratto bancario non attrae la controversia nell’elencazione contenuta nell’articolo 5 e, di conseguenza, non subordina la proposizione dell’azione revocatoria all’esperimento del tentativo di mediazione.
Massimario
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