Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 09-01-2020) 08-06-2020, n. 10846
Con la presente, nel ringraziare 101 Mediatori per l’opportunità, vorrei argomentare in merito ad un problema che quotidianamente viene posto all’attenzione dei Mediatori durante le procedure che gli stessi dirigono.
Si tratta della possibilità per gli amministratori di partecipare, in nome e per conto del condominio che rappresentano, alla mediazione, in assenza di delibera condominiale autorizzativa.
Sul punto è molto chiara la recente Ordinanza della Cassazione n. 10846 del 08/06/2020, che afferma: “Ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazioneobbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010”.
La suddetta Ordinanza precisa che non è neppure possibile “iniziare la procedura di mediazione”, qualora l’amministratore sia sprovvisto della previa delibera assembleare autorizzativa. La Cassazione, pertanto, ritiene che non possa essere iniziata la mediazione, nemmeno attraverso il primo incontro informativo.
Quanto affermato discende dal fatto che in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscono; si badi invece che, per ciò che riguarda i diritti reali comuni, è necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ.
Pertanto, è pur sempre necessaria una delibera assembleare affinché l’amministratore di un condominio possa partecipare legittimamente alle eventuali mediazioni che vedono il condominio coinvolto, pena la declaratoria di improcedibilità della controversia che venisse incardinata in assenza di tale requisiti.
Si tratta della possibilità per gli amministratori di partecipare, in nome e per conto del condominio che rappresentano, alla mediazione, in assenza di delibera condominiale autorizzativa.
Sul punto è molto chiara la recente Ordinanza della Cassazione n. 10846 del 08/06/2020, che afferma: “Ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazioneobbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010”.
La suddetta Ordinanza precisa che non è neppure possibile “iniziare la procedura di mediazione”, qualora l’amministratore sia sprovvisto della previa delibera assembleare autorizzativa. La Cassazione, pertanto, ritiene che non possa essere iniziata la mediazione, nemmeno attraverso il primo incontro informativo.
Quanto affermato discende dal fatto che in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscono; si badi invece che, per ciò che riguarda i diritti reali comuni, è necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ.
Pertanto, è pur sempre necessaria una delibera assembleare affinché l’amministratore di un condominio possa partecipare legittimamente alle eventuali mediazioni che vedono il condominio coinvolto, pena la declaratoria di improcedibilità della controversia che venisse incardinata in assenza di tale requisiti.
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