Tribunale di Rimini, sentenza 10.5.2016
Il termine per l’avvio della mediazione, sebbene ordinatorio, non è rimesso al libero arbitrio delle parti.
Il suo decorso, senza la presentazione di un'istanza di proroga, ha, quindi, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio, ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività, salva la remissione in termini, nel caso in cui la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte.
Nel caso in esame, la mediazione veniva avviata tardivamente senza alcuna richiesta di proroga, e il giudice dichiarava la improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il decreto opposto.
Il suo decorso, senza la presentazione di un'istanza di proroga, ha, quindi, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio, ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività, salva la remissione in termini, nel caso in cui la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte.
Nel caso in esame, la mediazione veniva avviata tardivamente senza alcuna richiesta di proroga, e il giudice dichiarava la improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il decreto opposto.
Massimario
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