Tribunale di Pavia, ordinanza 01.4.2015
L’esperimento del tentativo di mediazione, richiedendo la presenza di tutte le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il provvedimento del giudice, di talché la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli difensori delle parti. Al mediatore, che dovrà indicare a verbalizzare quale tra le parti che partecipano all’incontro dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, deve essere comunicata l’ordinanza emessa in corso di causa in modo che possa averne compiuta conoscenza.
Massimario
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