Tribunale di Potenza, sentenza del 17/01/2018
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di dare impulso al tentativo di mediazione grava sull’opponente.
Qualora, però, ad attivare la mediazione sia la parte sulla quale non grava l’obbligo di soddisfare la condizione di procedibilità, la mancata partecipazione dell’opponente, unico interessato alla soddisfazione della condizione, comporta l’improcedibilità dell’opposizione. Ciò in quanto, la mancata partecipazione alla mediazione della parte onerata alla attivazione della stessa, non può avere conseguenze negative per la parte che, diligentemente, ha tentato di giungere ad una pacifica risoluzione della controversia partecipando attivamente e correttamente alla mediazione.
Qualora, però, ad attivare la mediazione sia la parte sulla quale non grava l’obbligo di soddisfare la condizione di procedibilità, la mancata partecipazione dell’opponente, unico interessato alla soddisfazione della condizione, comporta l’improcedibilità dell’opposizione. Ciò in quanto, la mancata partecipazione alla mediazione della parte onerata alla attivazione della stessa, non può avere conseguenze negative per la parte che, diligentemente, ha tentato di giungere ad una pacifica risoluzione della controversia partecipando attivamente e correttamente alla mediazione.
Massimario
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