Tribunale di Pescara, sentenza 7 ottobre 2014.
Nel caso in cui le parti non esperiscano la mediazione su invito del giudice, il giudizio è improcedibile. La conclusione a cui è giunto il Tribunale di Pescara, appare coerente con il dettato della legge e avallato da un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di merito che ritiene sanzionabile la condotta contraria allo spirito del legislatore della mediazione. Nel caso in esame, inoltre, la condotta omissiva di entrambe le parti ha evitato la condanna alle spese processuali.
Massimario
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