Tribunale di Reggio Emilia, 19.12.2023, sentenza n. 1547, giudice Estensore Stefano Rago
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di vendita di beni immobili, nella quale parte attrice chiedeva che venisse disposto il trasferimento di un immobile ex art. 2932 cc in virtù del contratto preliminare rimasto inadempiuto.
Una delle due parti convenute aderiva alle domande attoree, chiedendo di non essere condannata alle spese di lite a favore della controparte e che, quindi, l’altro convenuto provvedesse alla rifusione delle spese legali sostenute dall’attrice, nonché delle proprie.
L’altro convenuto chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
Il giudizio era stato preceduto dalla mediazione obbligatoria che si era conclusa negativamente a causa del convenuto che ora chiedeva il rigetto delle domande attoree.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
Una delle due parti convenute aderiva alle domande attoree, chiedendo di non essere condannata alle spese di lite a favore della controparte e che, quindi, l’altro convenuto provvedesse alla rifusione delle spese legali sostenute dall’attrice, nonché delle proprie.
L’altro convenuto chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
Il giudizio era stato preceduto dalla mediazione obbligatoria che si era conclusa negativamente a causa del convenuto che ora chiedeva il rigetto delle domande attoree.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- ai fini della regolamentazione delle spese di lite, la parte soccombente viene individuata in base al principio di causalità;
- pertanto, è obbligata a rimborsare alle controparti le spese anticipate nel processo, la parte che con il comportamento tenuto fuori del processo stesso abbia dato causa al processo o al suo protrarsi;
- nel caso in cui il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo, la parte soccombente è quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato;
- il convenuto che nella fase di mediazione ha tenuto una condotta omissiva ed in questo giudizio ha resistito alla domanda attorea, dev'essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della convenuta che invece aveva espressamente aderito alla domanda dell'attore già in sede di mediazione obbligatoria e si è trovata a dover sostenere le spese legali di costituzione in giudizio, resosi necessario esclusivamente in ragione della condotta altrui.
Per tali motivi, il Tribunale ha accolto la domanda attorea e condannato il convenuto che chiedeva il rigetto delle richieste avversarie al pagamento delle spese di lite e di mediazione delle controparti. *
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.