Tribunale di Rimini, sentenza 15.7.2016
L’avvio della mediazione è un onere che grava sull’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, dovendosi opporre all’intimazione notificata dal creditore.
Il mancato avvio comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione e, quindi, del giudizio, cui segue la conferma del decreto opposto.
Il mancato avvio comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione e, quindi, del giudizio, cui segue la conferma del decreto opposto.
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.