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Sentenza

Il giudice d'appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie obbligatorie come quella di successione

Il giudice d'appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie obbligatorie come quella di successione

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Corte di Cassazione, Sez. II, 01.03.2025, ordinanza n. 5474, consigliere relatore Mauro Mocci

In questa controversia, la creditrice sig.ra X conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la sig.ra Y figlia dei suoi debitori, chiedendo di accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, per poter proseguire nei confronti della stessa, attraverso la continuità delle trascrizioni, l'esecuzione immobiliare su un cespite già di proprietà degli originari debitori (i genitori). Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda di accertamento, disattendendo la tesi difensiva della convenuta secondo cui sarebbe bastata la trascrizione della denunzia di successione. La Corte d'Appello di Torino rigettava l'impugnazione della sig.ra Y e confermava la decisione di primo grado ritenendo che la denuncia di successione, effettuata dall'appellante, non configurasse un atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità, la quale sola sarebbe stata necessaria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sull'immobile.
Nella fattispecie la sig.ra Y non aveva accettato espressamente l'eredità avente ad oggetto l'immobile pignorato.
La sig.ra Y proponeva ricorso per cassazione, a cui resisteva la sig.ra X con controricorso. Il giudizio di legittimità durava ben 5 anni e nelle more la sig.ra Y decedeva. La Corte ribadisce il principio già espresso secondo cui ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità (Cass, Sez. 2, n. 4843 del 19 febbraio 2019).
Quanto alla doglianza in merito al mancato esperimento della mediazione obbligatoria vertendosi in materia successoria, la Corte, richiamando Cass Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019 statuisce che il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. Gli undici motivi vengono tutti ritenuti inammissibili. °
 
 
 
 

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