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Sentenza

Il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria a seguito del mutamento del rito del procedimento di sfratto per morosità, comporta l’improcedibilità del giudizio che travolge l’ordinanza di rilascio dell’immobile, ma non il decreto ingiuntivo emesso per il recupero dei canoni di locazione.

Il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria a seguito del mutamento del rito del procedimento di sfratto per morosità, comporta l’improcedibilità del giudizio che travolge l’ordinanza di rilascio dell’immobile, ma non il decreto ingiuntivo emesso per il recupero dei canoni di locazione.

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Tribunale di Arezzo, 12.04.2024, sentenza n. 397, Giudice Andrea Mattielli

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di sfratto per morosità in cui il rito è stato convertito e il Giudice ha assegnato termine per espletare il tentativo obbligatorio di mediazione.
La parte opponente ha eccepito l’improcedibilità del procedimento e chiesto la revoca dell’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile, mentre la parte opposta ha chiesto di essere rimessa in termini per esperire il procedimento.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • In caso di opposizione allo sfratto, l’onere di introdurre la mediazione obbligatoria spetta all’opposto, attore sostanziale;
  • All’udienza di rinvio erano trascorsi molti mesi dall’ordinanza in cui era stato dispsoto il mutamento del rito e la mediazione;
  • Il termine di 15 gg per l’avvio della mediazione non è perentorio;
  • È comunque onere della parte obbligata avviare la mediazione in un tempo adeguato;
  • La richiesta di remissione in termini di parte opposta non risulta motivata, considerato anche il tempo trascorso.
Per tali ragioni, la mediazione non è stata introdotta tempestivamente  con conseguente improcedibilità della domanda proposta con l’intimazione di sfratto.
Relativamente, all’ordinanza di rilascio, il Tribunale si è così espresso:
  • La giurisprudenza sul punto non è univoca;
  • L’ordinanza provvisoria di rilascio non ha effetto al di fuori del processo e resta travolta dall’improcedibilità della domanda conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Infine, relativamente al decreto ingiuntivo, il Tribunale ha ritenuto che l’improcedibilità del procedimento di opposizione non travolga il decreto ingiuntivo. *
 

 

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