Tribunale di Monza, sentenza del 1 dicembre 2017
L’art 5 del D. L.vo n. 28/2010 definisce la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di locazione prevedendo, però, anche una importante eccezione. Tale disposizione, infatti, non si applica “nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 del codice di procedura civile”.
Dunque, solo una volta mutato il rito, diventa obbligatorio esperire il tentativo di mediazione.
Cosa accade, però, se nessuna delle parti si attiva e dunque la condizione di procedibilità rappresentata dal tentativo di mediazione non viene soddisfatta?
È obbligatorio, in tal caso, che il giudice intervenga con una dichiarazione di improcedibilità che, come ribadito nella sentenza in commento, non travolge l’ordinanza di rilascio.
Ciò accade in quanto se il giudizio a cognizione piena non sfocia in una pronuncia di merito
che prende il posto dell’ ordinanza di rilascio, ne deriva la stabilizzazione dell’ordinanza di rilascio stessa mancando una pronuncia di merito che possa assorbirla o caducarla.
Dunque, solo una volta mutato il rito, diventa obbligatorio esperire il tentativo di mediazione.
Cosa accade, però, se nessuna delle parti si attiva e dunque la condizione di procedibilità rappresentata dal tentativo di mediazione non viene soddisfatta?
È obbligatorio, in tal caso, che il giudice intervenga con una dichiarazione di improcedibilità che, come ribadito nella sentenza in commento, non travolge l’ordinanza di rilascio.
Ciò accade in quanto se il giudizio a cognizione piena non sfocia in una pronuncia di merito
che prende il posto dell’ ordinanza di rilascio, ne deriva la stabilizzazione dell’ordinanza di rilascio stessa mancando una pronuncia di merito che possa assorbirla o caducarla.
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.