La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Sentenza

Il mancato esperimento della mediazione contrattualmente prevista comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Il mancato esperimento della mediazione contrattualmente prevista comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Letto 1486 volte

Tribunale di Parma, 30.05.2024, sentenza n. 826, Giudice Cristina Ferrari

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte resistente ha eccepito l’improcedibilità della domanda di pagamento a seguito della presenza di una clausola contrattuale di mediazione obbligatoria.

In merito, il Giudice ha così statuito:
  • la validità ed efficacia della clausola contrattuale di mediazione non è oggetto di contestazione;
  • la predetta clausola è vincolante e pacifica;
  • la clausola non risulta vessatoria, né implica abuso;
  • dal tenore letterale della clausola si evince la comune volontà delle parti di sottoporre obbligatoriamente all’organismo di mediazione individuato ogni eventuale controversia che derivi dal contratto, prima di agire giudizialmente;
  • risulta violata la volontà comune di tentare di risolvere la controversia con la mediazione e di adire l’Autorità Giudiziaria solo nel caso in cui non venga raggiunto un accordo bonario.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità e revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opposta alla rifusione delle spese processuali. *
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

Massimario

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2025 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756