Corte d'Appello di Napoli, sentenza del 1/06/2018
La finalità della mediazione è quella di consentire alle parti di difenirie, in maniera extra giudiziale, una controversia sorta tra le stesse. Ciò, ovviamente, evitando le lungaggini processuali ed i costi che l'instaurazione di un giudizio sottende. Proprio al fine di consentire alla mediazione di svolgere il suo ruolo adeguatamente, è facoltà del mediatore, anche quando l'accordo non è raggiunto, avanzare una proposta di conciliazione alle parti. Se tale facoltà non fosse concessa, la mediazione si trasformerebbe in un procedimento nel quale ci si dovrebbe limitare a verbalizzare quelle che sono le volontà delle parti. Il ruolo del mediatore, quindi, deve essere un ruolo necessariamente attivo.
Massimario
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