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Sentenza

Il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito soltanto con una procura speciale sostanziale

Il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito soltanto con una procura speciale sostanziale

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Corte d’appello di Roma, Sez. 7, 6.04.2023, sentenza n. 2505, consigliere relatore Agresti

In una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, la Corte d’appello di Roma rigetta l'appello proposto dal Condomino e conferma la sentenza impugnata che aveva dichiarato improcedibile la domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione ordinato dal giudice alla prima udienza di trattazione, su eccezione dello stesso Condominio.
Il Tribunale aveva ricordato, seguendo Tribunale di Vasto, sentenza 9.3.2015 che la mediazione mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. Nel caso di specie il Condominio non aveva partecipato personalmente alla mediazione, né aveva conferito al proprio difensore una procura speciale di natura sostanziale.
 
La Corte di Roma, applicando l’insegnamento della nota Cass. n. 8473/2019, ricorda che in tema di mediazione obbligatoria, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
La parte può farsi sostituire da chiunque e anche dal proprio difensore, deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale (che nel caso di specie non era stato fatto), che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato. °

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