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Sentenza

Il rinvio ad altra data deciso durante il primo incontro e a seguito della proposta del mediatore, fa sorgere il diritto al pagamento dei compensi di mediazione, anche se il secondo incontro non avviene.

Il rinvio ad altra data deciso durante il primo incontro e a seguito della proposta del mediatore, fa sorgere il diritto al pagamento dei compensi di mediazione, anche se il secondo incontro non avviene.

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Giudice di Pace di Lecce, sentenza 16.11.2014

Nel caso in cui al primo incontro di programmazione della mediazione una delle due parti si riserva di valutare la proposta transattiva fatta dal mediatore ed in particolare la nomina di un CTU, sorge il diritto al compenso del mediatore anche se la mancata accettazione e la non partecipazione al secondo incontro viene comunicata a mezzo fax. Nel caso di specie, l’opponente avrebbe dovuto rifiutare la proposta avanzata dal mediatore e chiedere che il mediatore redigesse apposito verbale di mancato accordo con ogni conseguenza di legge. Il mediatore, invece, ha concretamente svolto l’attività di mediazione maturando il diritto al compenso. Inoltre, afferma il Giudice, non è previsto dal D.Lgs. 28/2010 la possibilità di porre in essere un comportamento differente rispetto alla partecipazione alla mediazione, rifiuto della proposta di mediazione o inizio dell’attività di mediazione stessa con la formulazione della proposta da parte del mediatore che ne ha facoltà per Legge.

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