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Sentenza

Il silenzio sulla competenza dell’Organismo di mediazione da parte dell’invitato che partecipa al procedimento di mediazione costituisce tacita adesione all’individuazione dell’organismo operata dalla parte istante.

Il silenzio sulla competenza dell’Organismo di mediazione da parte dell’invitato che partecipa al procedimento di mediazione costituisce tacita adesione all’individuazione dell’organismo operata dalla parte istante.

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Tribunale di Torre Annunziata, 22.05.2023, sentenza n. 1504, giudice Cristina Longo

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnativa della delibera condominiale, nella quale parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell’azione per la mancata produzione del verbale negativo della procedura di mediazione e conseguente tardività dell'impugnativa, nonché per l'incompetenza per territorio dell'organo di mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

- la giurisprudenza maggioritaria, sia di merito che di legittimità, ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetti interruttivi e non meramente sospensivi, del termine decadenziale di impugnazione;
- di conseguenza, in caso di fallimento del tentativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 1137 c.c. riprende a decorrere ex novo con decorrenza dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione;
- nell’ipotesi in esame, l'attore ha depositato in giudizio la documentazione attestante il procedimento di mediazione conclusasi con esito negativo per mancata volontà delle parti presenti di non procedere nella mediazione;
- la notifica a mezzo pec dell'atto di citazione e la conseguente instaurazione del giudizio avveniva nel pieno rispetto dei termini di legge;
- inoltre, la domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
- nell’ipotesi in esame, tutti gli incontri di mediazione si sono tenuti presso la sede dell’Organismo di mediazione corrispondente quindi a quella territorialmente competente;
- solo l'ultimo incontro, dopo numerose richieste di rinvio inoltrate dal convenuto, si è tenuto presso diversa sede legale;
- in ogni caso, il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che partecipa al procedimento, può essere inteso, dall'organismo di mediazione adito, o, in caso di successiva contestazione nel corso del giudizio, come tacita adesione alla individuazione del primo, operata dal soggetto promovente.

Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato sia l'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera assembleare, sia l'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione. *
 

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