Tribunale di Milano, ordinanza 27.4.2016
Il tentativo di mediazione non può essere considerato una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione, ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare.
Pertanto, ai fini del superamento della condizione di procedibilità non è sufficiente la mera partecipazione al primo incontro ma occorre entrare effettivamente in mediazione.
Pertanto, ai fini del superamento della condizione di procedibilità non è sufficiente la mera partecipazione al primo incontro ma occorre entrare effettivamente in mediazione.
Massimario
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