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Sentenza

Il termine di 15 giorni concesso dal giudice per attivare il procedimento di mediazione non ha natura perentoria

Il termine di 15 giorni concesso dal giudice per attivare il procedimento di mediazione non ha natura perentoria

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Corte di Appello di Milano, Sentenza 24 maggio

Il procedimento di mediazione ha natura alternativa al procedimento giurisdizionale ragion per cui non possono applicarsi allo stesso le norme del c.c. che disciplinano il decorso dei termini.
Al mancato rispetto del termine di 15 giorni assegnato dal giudice per il deposito dell’istanza di mediazione non può connettersi nessun effetto preclusivo.
Anche nel caso in cui la parte sulla quale grava l’obbligo di avviare la mediazione deposita tardivamente la documentazione idonea a ciò, deve comunque ritenersi correttamente effettuato il tentativo di mediazione instaurato. Di conseguenza, seppur nel mancato rispetto del suddetto termine, risulta avverata la condizione di procedibilità. 

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