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Sentenza

Il termine di durata trimestrale della mediazione non ha natura perentoria: alle parti deve essere data la possibilità, se necessario, di disporre di un termine più lungo di tre mesi per risolvere la controversia e per evitare di gravarle dei costi di iscrizione della causa.

Il termine di durata trimestrale della mediazione non ha natura perentoria: alle parti deve essere data la possibilità, se necessario, di disporre di un termine più lungo di tre mesi per risolvere la controversia e per evitare di gravarle dei costi di iscrizione della causa.

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Tribunale di Torino, Sez. 8, 17.02.2023, sentenza n 709, giudice Marisa Gallo

Nel caso di specie, avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice ha accolto le domande formulate dall'attrice (srl condòmina) e disatteso le eccezioni solevate dal Condominio con riguardo all'asserita improcedibilità della domanda per l'eccessiva durata del procedimento di mediazione ed alla carenza di interesse ad agire dell'attrice.
Sul primo profilo il deposito del verbale negativo di mediazione è avvenuto in data 29.7.2021 e deve ritenersi tempestiva la domanda giudiziale notificata al Condominio a mezzo PEC in data 28.9.2021, operando pacificamente la sospensione feriale dei termini (cfr. Corte Cost. 2.2.1990 n. 49). Il giudice inoltre disattende le eccezioni con cui il Condominio ha richiesto l’improcedibilità della domanda per la durata eccessiva del procedimento di mediazione.
 
Il Tribunale, richiamandosi all'art. 71-quater disp. att. c.c., afferma che “non solo è normativamente consentita la proroga del procedimento di mediazione per permettere all’amministratore di munirsi della delibera assembleare ma, nella fattispecie in esame, le diverse proroghe concesse dal mediatore sono state sollecitate proprio dal Condominio, che non può ora dolersi dell’eccessiva durata del procedimento”.
 
Il giudice non condivide la pronuncia, invocata dal convenuto, emessa dal Tribunale di Imperia in data 11.9.2020: non solo la natura perentoria del termine non è prevista espressamente dalla norma ed è al contrario esclusa, nella materia in esame, proprio dall’art. 71 quater disp. att. c.c., ma essa non appare neppure coerente con l’intento deflattivo della normativa in esame, dovendosi consentire alle parti di impiegare, ove occorra, un tempo superiore ai tre mesi al fine di dirimere il contenzioso, senza onerarle dei costi di iscrizione a ruolo della causa; la finalità della mediazione sarebbe al contrario frustrata laddove le parti fossero tenute ad instaurare la controversia avanti all’autorità giudiziaria pur in costanza di possibili trattative.°

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