Corte d'Appello di Palermo, sentenza del 25 maggio 2017
Il IV comma dell’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda giudiziale deve essere proposta entro il “medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’organismo”.
Al fine di interpretare correttamente il concetto di “medesimo termine” è necessario inquadrare la notifica della convocazione in mediazione nella famiglia degli atti interruttivi del termine di impugnazione.
Aderendo a tale interpretazione, quindi, la decorrenza del termine di 30 g per impugnare la delibera assembleare si interrompe con la notifica della convocazione in mediazione, per poi ricominciare a decorrere da capo dal momento in cui il verbale di mediazione viene depositato.
Al fine di interpretare correttamente il concetto di “medesimo termine” è necessario inquadrare la notifica della convocazione in mediazione nella famiglia degli atti interruttivi del termine di impugnazione.
Aderendo a tale interpretazione, quindi, la decorrenza del termine di 30 g per impugnare la delibera assembleare si interrompe con la notifica della convocazione in mediazione, per poi ricominciare a decorrere da capo dal momento in cui il verbale di mediazione viene depositato.
Massimario
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