Tribunale di Sondrio, sentenza 25/01/2019
Il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell'azione ex art. 1137 cod. civ. relativa all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, subisce un'interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Ne consegue che l'atto di citazione avendo ad oggetto l'impugnativa deve essere portato a notifica entro il termine di trenta giorni che deve ricorrere nuovamente per una sola volta dal deposito del verbale conclusivo del procedimento di mediazione. La proposizione della domanda di mediazione ha un effetto interruttivo e non sospensivo. Considerato il dettato normativo delineato dall'art. 1137 cod. civ., dall'art. 71 quater disp. att . cod. civ. e dall'art. 5 del del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 cod. civ., non è condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, in caso di fallimento della conciliazione, dal deposito del verbale negativo non decorra nuovamente per intero il termine di trenta giorni.
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