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Sentenza

Il terzo, appositamente delegato, può partecipare alla mediazione solo in casi eccezionali.

Il terzo, appositamente delegato, può partecipare alla mediazione solo in casi eccezionali.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 12/03/2018 

Nel procedimento di mediazione è necessaria la partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) delle parti. La necessità che la parte partecipi personalmente al tentativo di conciliazione è insita nella natura stessa della mediazione. Infatti, per quanto un delegato possa aver ricevuto dal mandante istruzioni e poteri di conciliare, solo la parte conosce realmente e profondamente quali sono i suoi interessi. Quali quelli fermi ed irrinunciabili.
Ne consegue che, nonostante la parte abbia la facoltà di nominare un soggetto che la rappresenti in mediazione, è molto difficile che possa, in detto procedimento, addivenirsi alla conclusione che sia sempre e comunque possibile conferire mandato ad un soggetto diverso dalla parte personalmente interessata al corretto svolgimento della procedura di conciliazione.

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