Tribunale di Roma, ordinanza del 12/03/2018
Nel procedimento di mediazione è necessaria la partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) delle parti. La necessità che la parte partecipi personalmente al tentativo di conciliazione è insita nella natura stessa della mediazione. Infatti, per quanto un delegato possa aver ricevuto dal mandante istruzioni e poteri di conciliare, solo la parte conosce realmente e profondamente quali sono i suoi interessi. Quali quelli fermi ed irrinunciabili.
Ne consegue che, nonostante la parte abbia la facoltà di nominare un soggetto che la rappresenti in mediazione, è molto difficile che possa, in detto procedimento, addivenirsi alla conclusione che sia sempre e comunque possibile conferire mandato ad un soggetto diverso dalla parte personalmente interessata al corretto svolgimento della procedura di conciliazione.
Ne consegue che, nonostante la parte abbia la facoltà di nominare un soggetto che la rappresenti in mediazione, è molto difficile che possa, in detto procedimento, addivenirsi alla conclusione che sia sempre e comunque possibile conferire mandato ad un soggetto diverso dalla parte personalmente interessata al corretto svolgimento della procedura di conciliazione.
Massimario
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