Tribunale di Forlì, 25.09.2023, sentenza n. 619, giudice Estensore Maria De Ruggiero
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di locazione, nella quale parte resistente ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatoria di mediazione, alla quale parte ricorrente si è opposta deducendone la tardività e l’infondatezza.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- dagli atti depositati in giudizio, la mediazione risulta esperita ante causam;
- il mediatore ha altresì verificato la corretta e regolare convocazione delle parti;
- il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso;
- il mediatore ha la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti;
- alcuna querela di falso è stata assunta;
- le deduzioni di parte resistente sull’irregolarità della convocazione dell'esperimento di mediazione obbligatoria appaiono pretestuose;
- peraltro, i resistenti non hanno giustificato la loro assenza alla conciliazione, che si è conclusa con esito negativo.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'eccezione di improcedibilità non può essere accolta. *
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