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Sentenza

Il verbale di mediazione può considerarsi un accordo divisionale suscettibile di trascrizione solo se contiene tutti i dati catastali e l'attestazione della regolarità edilizia degli immobili

Il verbale di mediazione può considerarsi un accordo divisionale suscettibile di trascrizione solo se contiene tutti i dati catastali e l'attestazione della regolarità edilizia degli immobili

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Tribunale di Sondrio, 12.10.2023, sentenza n. 290, Giudice Estensore Francesca Ricciardi

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di divisone ereditaria, per la quale era stata esperita la mediazione obbligatoria che si concludeva positivamente con un verbale di accordo contenente la descrizione della procedura di sorteggio dei lotti e le relative assegnazioni, sottoscritto dalle parti, dal mediatore e dal tecnico di fiducia di entrambe le parti che aveva provveduto al sorteggio.

Inoltre, nel verbale di mediazione le parti si impegnavano a sottoscrivere il verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e urbanistici entro la data indicata, incaricando il notaio di fiducia entro 8 giorni.
 
In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • le sottoscrizioni apposte ai verbali di conciliazione non risultano autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai fini della trascrivibilità;
  • per il perfezionamento dell’intesa raggiunta dalle parti in sede di mediazione con l’estrazione e assegnazione dei lotti, risultava necessario l’ulteriore passaggio della sottoscrizione del verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali, che le parti si erano impegnate a concludere;
  • tale ulteriore passaggio non si è verificato, poiché le parti non hanno dato seguito alle intese raggiunte;
  • la questione della autenticazione delle firme da parte del Notai si sarebbe posto soltanto rispetto all’ulteriore verbale che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere a perfezionamento degli accordi raggiunti;
  • tale definitivo verbale di conciliazione non è mai stato redatto e pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni oggetto della procedura di mediazione non è mai avvenuto.
 
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda attorea di ordine di trascrizione del verbale di mediazione che non ha determinato lo scioglimento della comunione ereditaria, così come ha ritenuto ultronea la richiesta di accertamento incidentale circa l’autenticità delle sottoscrizioni.
 
Inoltre, il verbale di accordo di mediazione conteneva l’estrazione a sorte dei lotti, ma le risultanze delle operazioni espletate avrebbero dovuto successivamente essere recepite in un verbale di conciliazione sottoscritto avanti ad un Notaio scelto di comune accordo tre le parti, incombente che non si è verificato.

Pertanto, non vi è stata la definitiva approvazione dell’assegnazione dei lotti, integrante l’accordo divisionale suscettibile di trascrizione, davanti al Notaio.

Di conseguenza, il verbale di mediazione non può considerarsi un accordo divisionale suscettibile di trascrizione.

Pertanto, anche a volere in via di mera ipotesi riconoscere al verbale di mediazione del valore di accordo divisionale, tale pattuizione non sarebbe trascrivibile, in quanto priva dell’attestazione della regolarità edilizia degli immobili.

Allo stesso modo, il verbale di mediazione non può essere assimilato ad un contratto preliminare, e quindi anche la domanda ex art. 2932 cc formulata dall’attrice risulta infondata. *

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