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Sentenza

In assenza di impedimenti effettivi, le parti devono procedere oltre il primo incontro

In assenza di impedimenti effettivi, le parti devono procedere oltre il primo incontro

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Tribunale di Siracusa, ordinanza 30.3.2016

La mediazione obbligatoria ex lege e quella demandata dal giudice presuppongono la presenza personale delle parti e dei rispettivi difensori.
Nel primo incontro il mediatore chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della mediazione e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.
La violazione di tali presupposti comporta la improcedibilità della domanda.

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