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Sentenza

In materia di responsabilità sanitaria la condizione di procedibilità è assolta alternativamente con l’accertamento tecnico preventivo o la mediazione ex dlg. 28/2010

In materia di responsabilità sanitaria la condizione di procedibilità è assolta alternativamente con l’accertamento tecnico preventivo o la mediazione ex dlg. 28/2010

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Tribunale di Milano, 19.01.2023, sentenza n. 97, giudice Nicola Di Leo

Il ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del Lavoro, X  aveva ad oggetto la somministrazione di un determinato farmaco a carico del SSN.
La parte convenuta rilevava l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro e, con riguardo alla domanda risarcitoria, rilevava l’improcedibilità, in quanto l'azione civile di risarcimento
dei danni da responsabilità sanitaria sarebbe dovuta essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis)
.
Il giudice richiama l'art. 8 della legge n. 24/2017, ossia del ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. che prevede che chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell' articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. La presentazione del suddetto ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento ma in alternativa si può esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5bis del Dlgs 28/2010. L’improcedibilità deve essere eccepita da convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza.  Nel caso di specie il ricorso ex art. 696 bis era stato esperito (e il consulente aveva ravvisato che "non sussistevano le condizioni cliniche per l' interruzione della somministrazione del farmaco xxx”) pertanto il giudice reputa già adempiuta la condizione di procedibilità stabilita dall' art. 8 della legge n. 24/2017. Non risulta più necessaria la mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis )°.
 

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