Tribunale di Milano, ordinanza 07.5.2015
Con l’ordinanza in commento, il giudice milanese ha affrontato una questione attinente la richiesta di risarcimento danni per colpa professionale, lite nella quale attore e convenuto prima del processo erano legati da rapporti di amicizia.
In virtù di tale presupposto, le parti sono state mandate in mediazione invitando i rispettivi avvocati ad abbandonare l’animosità registrata in udienza e negli scritti difensivi, per far posto esclusivamente agli interessi dei loro assistiti.
Il giudice, inoltre, ha ricordato che nella mediazione disposta d’Ufficio, non può ritenersi sufficiente la mera partecipazione al primo incontro informativo senza poi dar seguito effettivo alla procedura.
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.