Tribunale di Cassino, Ordinanza 16 dicembre 2014.
Nel procedimento di mediazione, secondo un oramai costante orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di merito, le parti hanno l’obbligo di comparire personalmente o tramite procuratore speciale ove previsto e consentito dal regolamento dell’Organismo prescelto. La violazione di tali precetti, comporta inevitabilmente la nullità del procedimento con tutte le relative conseguenze in ordine alla procedibilità del giudizio.
Massimario
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