Tribunale di Bologna, ordinanza del 22/05/2020
La decisione con la quale il giudice decide di mandare le parti in mediazione si deve fondare su precisi elementi:
- valore e natura della causa;
- condotta anteriore al processo;
- posizione assunta dalle parti e documentazione prodotta;
- la prevedibile non breve durata del processo in base alla natura dell'istruttoria che dovrebbe eventualmente svolgersi;
- entità dei costi processuali attesi;
- possibilità per le parti di giungere ad una decisione vantaggiosa per entrambe.
Una volta avviata la mediazione è, ovviamente, fondamentale la presenza personale delle parti. Una mancata partecipazione apre all'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 116 comma 2 del codice di procedura civile.
- valore e natura della causa;
- condotta anteriore al processo;
- posizione assunta dalle parti e documentazione prodotta;
- la prevedibile non breve durata del processo in base alla natura dell'istruttoria che dovrebbe eventualmente svolgersi;
- entità dei costi processuali attesi;
- possibilità per le parti di giungere ad una decisione vantaggiosa per entrambe.
Una volta avviata la mediazione è, ovviamente, fondamentale la presenza personale delle parti. Una mancata partecipazione apre all'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 116 comma 2 del codice di procedura civile.
Massimario
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