Tribunale di Bergamo, Giudice Estensore Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo - sentenza n. 2175 del 24....
Il caso in oggetto riguarda una vertenza in materia di divisione ereditaria e nullità del testamento.
Il Giudice Istruttore assegnava alla parte attrice il termine di quindici giorni per provvedere all'esperimento della mediazione obbligatoria.
Il procedimento di mediazione veniva regolarmente instaurato e si concludeva con un accordo di conciliazione.
Successivamente, le Parti domandavano all’Autorità Giudiziari di decidere in conformità alle condizioni pattuite in mediazione.
Il Tribunale ha, però, dichiarato cessata la materia del contendere, proprio in virtù dell’accordo di conciliazione raggiunto tra le parti ed ha sottolineato che le condizioni ivi indicate non possono essere recepite in sentenza.
Il Giudice ha motivato la propria decisione nei termini che seguono:
Il Giudice Istruttore assegnava alla parte attrice il termine di quindici giorni per provvedere all'esperimento della mediazione obbligatoria.
Il procedimento di mediazione veniva regolarmente instaurato e si concludeva con un accordo di conciliazione.
Successivamente, le Parti domandavano all’Autorità Giudiziari di decidere in conformità alle condizioni pattuite in mediazione.
Il Tribunale ha, però, dichiarato cessata la materia del contendere, proprio in virtù dell’accordo di conciliazione raggiunto tra le parti ed ha sottolineato che le condizioni ivi indicate non possono essere recepite in sentenza.
Il Giudice ha motivato la propria decisione nei termini che seguono:
- lo scopo della mediazione è di ridurre il contenzioso giudiziale civile e la pronuncia di una decisione che recepisca l’intesa raggiunta in mediazione frusterebbe la predetta finalità dell’istituto;
- la mediazione è volta a fornire assistenza alle parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia;
- in caso di esito positivo, la mediazione si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione;
- l'accordo di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- la conciliazione determina la composizione bonaria della controversia e comporta il venir meno dell'originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, quindi, della necessità di una pronuncia del Giudice;
- nel caso in esame, le parti hanno già nelle proprie mani un titolo esecutivo trascrivibile, costituito dall’accordo raggiunto e sottoscritto dalle medesime e dai propri difensori; peraltro, l’accordo è stato già eseguito;
- in virtù del raggiungimento dell’accordo e della previsione pattuita dalle parti sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. *
Massimario
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