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Sentenza

L’accordo di mediazione relativo al trasferimento di una quota immobiliare per estinguere un debito provato nel suo ammontare e scaduto non è soggetto ad azione revocatoria.

L’accordo di mediazione relativo al trasferimento di una quota immobiliare per estinguere un debito provato nel suo ammontare e scaduto non è soggetto ad azione revocatoria.

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Tribunale di Piacenza, 12.07.2023, sentenza n. 421, giudice Laura Ventriglia

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di cessione di quote di proprietà di un immobile a compensazione di un debito scaduto e per il quale era stato raggiunto un accordo in sede di mediazione.
Parte attrice chiedeva che venissero accertati i presupposti per l’azione revocatoria ex art. 2901 cc e dichiarata l’inefficacia dell’atto di cessione delle quote in esecuzione del predetto accordo di mediazione.
Parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo l’inapplicabilità dell’art. 2901 comma 3 c.c. alla fattispecie de quo.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
 
  • la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto è una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, soggetta all'azione revocatoria ordinaria con esclusione solo dell’adempimento di un debito scaduto;
  • nel caso in esame, il debito risulta provato nel suo ammontare e scaduto al momento della cessione della quota immobiliare;
  • l'estinzione del debito non è avvenuta a seguito di una scelta volontaria da parte del debitore in accordo con il creditore, ma per effetto di un atto dovuto, posto in essere in esecuzione di un accordo di mediazione intercorso tra le parti;
  • il debitore non avrebbe potuto sottrarsi all’impegno di trasferire la quota immobiliare assunto con l’accordo di mediazione;
  •  la cessione della quota dell’immobile era un atto dovuto e, quindi, non pregiudizievole per i creditori.
 
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda attorea. *
 
 

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