Tribunale di Lecce, 21.02.2023, sentenza n. 491, Giudice Estensore Anna Rita Pasca
Il caso in esame riguarda un’azione revocatoria esperita a seguito di un accordo di mediazione con il quale è stato accertato l’acquisto per usucapione di un immobile.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- l’usucapione rientra nelle materie soggette alla mediazione obbligatoria;
- solo l'accertamento del possesso ad usucapionem con effetti limitati alle parti può essere demandato all'autonomia negoziale e non anche l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza erga omnes che, invece, è un atto riservato al Giudice;
- l'accordo di conciliazione contenuto nel verbale di mediazione mantiene la propria natura di atto negoziale e produce gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, ma se lede l'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del debitore disponente, può essere impugnato con l’azione revocatoria;
- ciò vale, in particolare, per gli accordi di conciliazione scaturenti dalle c.d. mediazioni "facilitative", nelle quali il mediatore si limita a dare atto della comune volontà delle parti.
Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto la domanda revocatoria e dichiarato inefficace nei confronti della parte attrice la dichiarazione di accettazione dell’avvenuta usucapione dell’immobile e il conseguente atto notarile. *
Massimario
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