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Sentenza

L’accordo raggiunto in mediazione preclude il giudizio sulle domande formulate in giudizio, eccezion fatta per la regolamentazione delle spese di lite che seguiranno il criterio della cd. soccombenza virtuale ovvero quello della causalità.

L’accordo raggiunto in mediazione preclude il giudizio sulle domande formulate in giudizio, eccezion fatta per la regolamentazione delle spese di lite che seguiranno il criterio della cd. soccombenza virtuale ovvero quello della causalità.

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Tribunale di Patti, 19.01.2023, sentenza n. 43, Giudice Estensore Peluso

Il caso in esame riguarda un procedimento di intimazione di sfratto per morosità, nel quale vi è stato mutamento del rito a seguito di opposizione da parte dell’intimata, con conseguente assegnazione del termine per l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

In merito, il Tribunale ha innanzitutto rilevato la necessità che alla mediazione partecipi la parte personalmente o a mezzo di un sostituto munito di rappresentanza sostanziale.

Inoltre, il Tribunale ha precisato che la definizione della controversa in sede di mediazione impedisce al Giudice di valutare le domande formulate in giudizio che implicitamente devono intendersi rinunciate; nel caso in esame, la mediazione si era conclusa con un accordo, con preclusione, quindi, per il Giudice di pronunciarsi in giudizio, eccezion fatta per la regolamentazione delle spese di lite da decidersi sulla base del criterio della cd. "soccombenza virtuale", ovvero ove non risulti possibile, secondo il principio della casualità. *
 

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