Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott.ssa Manuela Scoppetta, sentenza n. 14921 del 11.10.2022.
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia locatizia nel quale parte attrice deduceva, tra le varie, che la procedura di mediazione si era conclusa con il raggiungimento di un accordo le cui condizioni, però, non erano state adempiute dalla controparte.
In particolare, il conduttore non aveva provveduto all’integrazione del deposito cauzionale, né aveva corrisposto la somma concordata a saldo e neppure aveva versato l’importo stabilito in luogo della fideiussione bancaria.
Per tale ragione, chiedeva la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto in virtù dell’accordo di mediazione.
Sul punto, il Tribunale ha respinto tale richiesta, rilevando che il verbale di mediazione contenente l’accordo è già di per sé stesso titolo esecutivo per l’ottenimento forzoso delle somme dovute e che, peraltro, tale richiesta riguardava la somma indicata nel verbale di mediazione redatto precedentemente all’instaurazione del procedimento giudiziale che, peraltro, aveva ad oggetto altro contraddittorio.
Si ricorda, infatti, che l’attuale art. 12 del D. Lgs. 28/2010, intitolato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, così come aggiornato a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone espressamente che: “1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”. *
In particolare, il conduttore non aveva provveduto all’integrazione del deposito cauzionale, né aveva corrisposto la somma concordata a saldo e neppure aveva versato l’importo stabilito in luogo della fideiussione bancaria.
Per tale ragione, chiedeva la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto in virtù dell’accordo di mediazione.
Sul punto, il Tribunale ha respinto tale richiesta, rilevando che il verbale di mediazione contenente l’accordo è già di per sé stesso titolo esecutivo per l’ottenimento forzoso delle somme dovute e che, peraltro, tale richiesta riguardava la somma indicata nel verbale di mediazione redatto precedentemente all’instaurazione del procedimento giudiziale che, peraltro, aveva ad oggetto altro contraddittorio.
Si ricorda, infatti, che l’attuale art. 12 del D. Lgs. 28/2010, intitolato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, così come aggiornato a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dispone espressamente che: “1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”. *
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