Tribunale di Torino, sez. VIII civile, 13.01.2022, sentenza n. 111, giudice De Magistris
Il tribunale di Torino si pronuncia su un caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un condomino (il condominio aveva chiesto l’emissione di decreto ingiuntivo per oneri condominiali).
Il giudice ricorda che la giurisprudenza pone a carico dell’attore in senso sostanziale (il condominio opposto) l’onere di avviare la procedura e il conseguente rischio dell’improcedibilità. Tuttavia nel caso di specie la mediazione era stata avviata dal condomino (convenuto in senso sostanziale).
Esperita senza successo la mediazione iniziata dall’attore e conclusa con il verbale negativo in atti non per il comportamento oppositivo dell’amministratore ma per l’impossibilità di addivenire ad un accordo come emerge dal verbale stesso, la mediazione iniziata da parte opponente deve ritenersi proposta correttamente e la condizione di procedibilita` verificata.
La giurisprudenza di legittimità non introduce una seconda condizione di procedibilità ma stabilisce, esclusivamente, su quale parte gravi l’onere di iniziativa ed il conseguente rischio dell’improcedibilità. Non rileva il mancato assolvimento, da parte del condominio, dell’onere di riproporre la mediazione dopo la pronuncia dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.” (Cass. n. 8473/2019).
L’amministratore che esprime un parere negativo circa la possibilità di proseguire nella procedura – in quanto il mandato conferito dal condominio all’assemblea era di non procedere nella mediazione – non equivale a rifiuto di partecipare alla mediazione. °
Il giudice ricorda che la giurisprudenza pone a carico dell’attore in senso sostanziale (il condominio opposto) l’onere di avviare la procedura e il conseguente rischio dell’improcedibilità. Tuttavia nel caso di specie la mediazione era stata avviata dal condomino (convenuto in senso sostanziale).
Esperita senza successo la mediazione iniziata dall’attore e conclusa con il verbale negativo in atti non per il comportamento oppositivo dell’amministratore ma per l’impossibilità di addivenire ad un accordo come emerge dal verbale stesso, la mediazione iniziata da parte opponente deve ritenersi proposta correttamente e la condizione di procedibilita` verificata.
La giurisprudenza di legittimità non introduce una seconda condizione di procedibilità ma stabilisce, esclusivamente, su quale parte gravi l’onere di iniziativa ed il conseguente rischio dell’improcedibilità. Non rileva il mancato assolvimento, da parte del condominio, dell’onere di riproporre la mediazione dopo la pronuncia dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.” (Cass. n. 8473/2019).
L’amministratore che esprime un parere negativo circa la possibilità di proseguire nella procedura – in quanto il mandato conferito dal condominio all’assemblea era di non procedere nella mediazione – non equivale a rifiuto di partecipare alla mediazione. °
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