Tribunale di Firenze, sentenza del 05/07/2017
La condizione di procedibilità, afferma l’art 5 del Dlgs 28/2010, si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. La previsione, però, necessita di una lettura estensiva. Infatti, ritenere tassativo il contenuto della disposizione oggetto d’attenzione significa rimettere alla disponibilità delle parti la valutazione inerente la necessarietà o meno della mediazione. Tale interpretazione è del tutto in contrasto con le finalità per le quali l’istituto della mediazione è nato. La mediazione, infatti, non è una mera formalità e qualora il giudice la ritenga necessaria deve essere effettivamente svolta. Dunque, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’omesso svolgimento del procedimento di mediazione rende improcedibile l’opposizione. La tesi della improcedibilità è l’unica che valorizza il fine deflattivo del procedimento di mediazione.
Massimario
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