Tribunale di Nocera Inferiore, 09.02.2023, sentenza n. 253
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarata improcedibile dal Giudice per i seguenti motivi:
- La parte che ha interesse alla tutela dei diritti ha l’onere di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria;
- La mediazione è uno strumento deflattivo del contenzioso;
- il tentativo di mediazione deve essere effettivo e, pertanto, potrà avere esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale;
- tentare la mediazione non equivale ad attivarne il procedimento;
- ed, invece, la condizione di procedibilità è realizzata se viene attivato il procedimento di mediazione e se si compare al primo incontro avanti al mediatore;
- nel caso di specie, parte opponente non si presentava all’incontro di mediazione, impedendo così lo svolgimento della mediazione e rendendo improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. *
Massimario
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