Tribunale di Roma, sentenza 26.6.2017
L’art.8 co.IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c., può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.
Anche le spese che seguono la soccombenza sono aumentate per la ingiustificata adesione al procedimento di mediazione.
Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c., può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.
Anche le spese che seguono la soccombenza sono aumentate per la ingiustificata adesione al procedimento di mediazione.
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