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Sentenza

L’assenza ingiustificata di una parte in mediazione deve essere valutata come elemento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

L’assenza ingiustificata di una parte in mediazione deve essere valutata come elemento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

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Tribunale di Modena – Giudice Estensore Dott.ssa Evelina Ticchi, sentenza n. 323 del 21.02.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di comodato, nella quale parte attrice chiedeva il rilascio immediato dell'immobile e la condanna al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo, mentre la parte convenuta non si costituiva in giudizio e, nonostante la regolare convocazione, non era neppure comparsa all’incontro di mediazione che, pertanto, si era concluso con verbale negativo.
Il Tribunale ha così rilevato che l’assenza in mediazione senza alcun giustificato motivo deve essere valutata ex art. 116 c.p.c. come richiamato dall' art. 8 d.lgs. 28/2010, quale argomento di prova.
Per tarli ragioni, il Giudice ha condannato parte convenuta al rilascio immediato dell’immobile, nonché al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite. *

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