Tribunale di Avellino, sentenza del 22/01/2019
Se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave va revocata l' ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di specie la colpa grave consiste non solo nell'utilizzo strumentale del processo ma anche in un atteggiamento ostativo al procedimento di mediazione. Infatti, da un lato, l'opposizione è risultata strumentale al prolungamento della permanenza nell' immobile locato per il massimo tempo possibile. Dall'altro, invece, la scelta di non comparire alla mediazione neppure tramite il proprio difensore è chiaramente contraria ai canoni di lealtà processuale.
Massimario
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