Corte d’Appello di Napoli, 08.09.2022, sentenza n. 888
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Il giudice di prime cure dichiarava l'improcedibilità dell’opposizione per la mancata osservanza del termine fissato per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 2 D. lgs. n. 28/2010.
La sentenza veniva appellata, rilevando, tra i motivi di gravame, l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha rilevato che incombeva sulla parte opponente esperire il procedimento obbligatorio di mediazione e che il termine di 15 giorni concessi dovevano ritenersi perentorio.
In merito, la Corte di Appello ha rilevato quanto segue:
Il giudice di prime cure dichiarava l'improcedibilità dell’opposizione per la mancata osservanza del termine fissato per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 2 D. lgs. n. 28/2010.
La sentenza veniva appellata, rilevando, tra i motivi di gravame, l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha rilevato che incombeva sulla parte opponente esperire il procedimento obbligatorio di mediazione e che il termine di 15 giorni concessi dovevano ritenersi perentorio.
In merito, la Corte di Appello ha rilevato quanto segue:
- la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
- pertanto, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo;
- il termine assegnato dal giudice per introdurre il procedimento di mediazione non ha natura perentoria e, pertanto, il suo mancato rispetto non rileva ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità del processo di cui al medesimo art. 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010;
- la condizione di procedibilità non si realizza con il mero invito al procedimento di mediazione, bensì con l'effettivo esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice;
- ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione;
- non è possibile comminare preclusioni o decadenze non sancite per legge, essendo le parti interessate al procedimento di mediazione non obbligate a proseguirlo, dopo il primo preliminare incontro;
- il procedimento di mediazione è svincolato da aspetti formalistici perché caratterizzato dalla libertà di forme e contenuti; infatti, è possibile anche ampliare l'oggetto e sforare i tempi, laddove necessario;
- nel caso di specie, il giudice di primo grado ha intimato alle parti di procedere al tentativo di mediazione e la mediazione risulta essere stata espletata, proposta e conclusa precedentemente alla prima udienza.
Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte d’Appello ha ritenuto fondato il motivo di appello e condannato gli appellati alla rifusione delle spese del gravame in favore di parte appellante. *
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