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Sentenza

L'avvio della mediazione oltre il termine perentorio assegnato dal giudice rende improcedibile la domanda.

L'avvio della mediazione oltre il termine perentorio assegnato dal giudice rende improcedibile la domanda.

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Tribunale di Firenze, Sentenza 04.6.2015

L’invio delle parti in mediazione costituisce potere discrezionale dell’ufficio e se disposto costituisce “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, II co. D.Lgs. citato).
Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di sentenza di merito.
Non vi è dubbio infatti che l’intento perseguito – deflazionamento del contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo – giustifichi sotto il profilo razionale e costituzionale, da un lato, il potenziamento degli istituti di definizione delle controversie alternativi al processo, e, dall’altro, la sanzione prevista in caso di inottemperanza all’ordine giudiziale.
La tardiva attivazione della mediazione oltre il termine assegnato dal giudice rende improcedibile la domanda trattandosi di termine perentorio.
Non può essere condiviso l’orientamento secondo il quale in difetto di legale espressa previsione, il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria (art. 152 c.p.c.).
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04).
La implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.

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