Tribunale di Milano, ordinanza 27.9.2016
Il tentativo di mediazione obbligatorio esperito successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice non invalida la procedura conciliativa, sia perché il termine non è da intendersi perentorio (la legge non lo qualifica come tale), sia perché si deve dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento.
Massimario
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