Tribunale di Velletri, sentenza del 22/05/2018
La parte interessata ad assolvere la condizione di procedibilità deve partecipare personalmente alla mediazione.
Qualora sia impossibilitata è necessario che conferisca al difensore che partecipa per suo nome e conto, una valida procura che deve essere esibita al mediatore.
Non è sufficiente che l’avvocato presenti una procura con firma autenticata da sé stesso ma, al fine di ritenere avverata la condizione di procedibilità, è necessaria una apposita procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare alla mediazione. Detta procura, inoltre, deve essere menzionata nel processo verbale dell’incontro di mediazione quale “fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore nominato quale procuratore speciale”.
In caso contrario la condizione di procedibilità si considera non avverata.
Qualora sia impossibilitata è necessario che conferisca al difensore che partecipa per suo nome e conto, una valida procura che deve essere esibita al mediatore.
Non è sufficiente che l’avvocato presenti una procura con firma autenticata da sé stesso ma, al fine di ritenere avverata la condizione di procedibilità, è necessaria una apposita procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare alla mediazione. Detta procura, inoltre, deve essere menzionata nel processo verbale dell’incontro di mediazione quale “fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore nominato quale procuratore speciale”.
In caso contrario la condizione di procedibilità si considera non avverata.
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.