Tribunale di Vasto, sentenza del 17/12/2018.
La partecipazione personale della parte è requisito indispensabile per il corretto svolgimento del procedimento di mediazione. La parte può evitare di presenziare alla mediazione solo in presenza di un impedimento oggettivo, assoluto e non temporaneo. Qualora detti tre requisiti dovessero sussistere è necessario, però, che a rappresentare la parte agli incontri di mediazione non sia l’avvocato che la assiste in giudizio.
Quest’ultimo, infatti, ha il compito di assistere la parte in mediazione e non di rappresentarla. Consentire che alla mediazione partecipi il solo avvocato difensore vorrebbe dire frustare lo spirito dell’istituto.
Detto impedimento si verifica anche se l’avvocato è autorizzato a rappresentare la parte in mediazione sulla base di procura speciale notarile.
Quest’ultimo, infatti, ha il compito di assistere la parte in mediazione e non di rappresentarla. Consentire che alla mediazione partecipi il solo avvocato difensore vorrebbe dire frustare lo spirito dell’istituto.
Detto impedimento si verifica anche se l’avvocato è autorizzato a rappresentare la parte in mediazione sulla base di procura speciale notarile.
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