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Sentenza

L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di condominio costituisce materia condominiale e, quindi, è soggetta alla mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di condominio costituisce materia condominiale e, quindi, è soggetta alla mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

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Tribunale di Bologna - Giudice Estensore Dott. Pietro Iovino - sentenza n. 643 del 11.03.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di responsabilità dell’amministratore di condominio.
Parte attrice deduceva che il condominio (ad eccezione della propria unità immobiliare) era stato danneggiato da un incendio per il quale la Compagnia di assicurazione aveva rilevato la mancanza di copertura; da ciò era derivato che i condomini avrebbero dovuto farsi carico delle spese di straordinaria manutenzione che, però, parte attrice non corrispondeva, rilevando la violazione del regolamento condominiale, ed al quale venivano notificati vari decreti ingiuntivi e l’atto di pignoramento immobiliare che gli aveva provocato un dissesto finanziario, imputabile all’amministratore condominiale.

Parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo l’improcedibilità della domanda giudiziale a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiamando in giudizio la propria compagnia di assicurazione professionale.

In merito, il Tribunale ha dapprima invitato le parti ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, rilevando che si tratta di una materia condominiale e che, in ogni caso, la mediazione può essere delegata dal Giudice.

Successivamente, il Giudice ha rilevato quanto segue:
  • è onere della parte che propone la domanda incardinare il procedimento di mediazione;
  • l’art. 71 quater delle disposizioni attuative del c.d. stabilisce che “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”;
  • pertanto, anche la responsabilità dell’amministratore di condominio costituisce materia condominiale e rientra quindi nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010;
  • parte attrice avrebbe dovuto instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria ed, invece, non vi ha provveduto;
  • di conseguenza, la domanda giudiziale è improcedibile ed è preclusa ogni valutazione nel merito;
  • peraltro, anche ove non dovesse ritenersi sussistente la mediazione obbligatoria e si dovesse optare per la mediazione facoltativa e delegata dal Giudice, parte attrice avrebbe in ogni caso dovuto incardinare il procedimento di mediazione ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale;
  • parte attrice viene altresì condannata al pagamento delle spese di lite. *

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