Tribunale di Milano - Giudice Estensore Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani - sentenza n. 1644 d...
Nel caso in esame la curatela del fallimento citava in giudizio l’Istituto di Credito per sentire dichiarare inefficaci i rimborsi delle rate del mutuo effettuati dalla società, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme.
Si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla controparte ed eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancanza dell'esperimento del tentativo di mediazione In merito, il Giudice ha rilevato quanto segue:
Si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla controparte ed eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancanza dell'esperimento del tentativo di mediazione In merito, il Giudice ha rilevato quanto segue:
- il caso di specie riguarda un’azione revocatoria;
- l’azione revocatoria non rientra nell’elenco delle materie obbligatorie ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010;
- pertanto, la mediazione non è condizione di procedibilità per l'azione revocatoria;
- non rileva che il credito fonte dell'obbligazione revocanda derivi da rapporto bancario;
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’istanza di improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo di mediazione e deciso nel merito delle domande. *
Massimario
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