Corte di Appello di Bari, Sez. III, 3.05.2023, sentenza n. 712, consigliere relatore Maristella Sard...
In una vicenda in materia condominiale tra una srl e un Supercondominio, avente ad oggetto l’appello avverso una sentenza del tribunale di Bari che aveva condannato la srl al pagamento di spese condominiali, il Supercondominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello ritenuto inammissibile ed infondato, con la condanna della parte appellante al pagamento di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore dei difensori anticipatari.
Viene preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
Con il primo motivo l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice non aveva rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione/negoziazione assistita, gravante sul creditore che ha agito con il procedimento monitorio (il Condominio). Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza, dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione-mediazione o negoziazione assistita, avendo errato il Tribunale a non rilevare d'ufficio l'onere di mediazione. Il motivo è infondato.
La Corte di Bari ricorda che nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla (ex multis Cass., 30/08/2018, n. 21381). Non si tratta infatti di un’eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L'improcedibilità dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo (obbligatorie), atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 menzionato D.Lgs. (Cass., 10/11/2020, n. 25155);
La Corte d’appello di Bari, rilevato che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento sia della mediazione che della negoziazione assistita non era mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto la stessa irrimediabilmente tardiva richiamando Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896 e analogo principio vale nel caso di mancato esperimento della negoziazione assistita.°
Viene preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
Con il primo motivo l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il giudice non aveva rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione/negoziazione assistita, gravante sul creditore che ha agito con il procedimento monitorio (il Condominio). Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza, dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione-mediazione o negoziazione assistita, avendo errato il Tribunale a non rilevare d'ufficio l'onere di mediazione. Il motivo è infondato.
La Corte di Bari ricorda che nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla (ex multis Cass., 30/08/2018, n. 21381). Non si tratta infatti di un’eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L'improcedibilità dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo (obbligatorie), atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 menzionato D.Lgs. (Cass., 10/11/2020, n. 25155);
La Corte d’appello di Bari, rilevato che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento sia della mediazione che della negoziazione assistita non era mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto la stessa irrimediabilmente tardiva richiamando Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896 e analogo principio vale nel caso di mancato esperimento della negoziazione assistita.°
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