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Sentenza

L’eccezione di improcedibilità della mediazione deve essere sollevata dalle parti o rilevata dal giudice entro e non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado e non può essere proposta per la prima volta nei gradi successivi.

L’eccezione di improcedibilità della mediazione deve essere sollevata dalle parti o rilevata dal giudice entro e non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado e non può essere proposta per la prima volta nei gradi successivi.

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Tribunale di Bari, Ordinanza 22.05.2014

Nel caso in esame il Tribunale di Bari investito della richiesta di convalida di sfratto per finita locazione intimata nei confronti della Telecom, su opposizione di questa, si limitava a concedere in favore del ricorrente il provvedimento provvisorio di rilascio ed invitata le parti ad intraprendere il procedimento di mediazione, in considerazione del fatto che la controversia rientrava ex d.lgs. 28/2010 art. 5 comma 5 lett.b), “nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c.”. Secondo il giudice, nonostante non vi sia unanime concordanza di opinioni sul fatto che l’eccezione di improcedibilità della domanda per omesso rinvio al procedimento mediatizio debba essere sollevata dalle parti o rilevata dal giudice entro e non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, è da condividere la tesi positiva che si rifà al dettato letterale dell’art. 5, comma 1 d.lgs. 28/2010, a mente del quale "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza".

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