Cassazione civile sez. III - 13/05/2021, Ordinanza n. 12896
In questa interessante ordinanza avente ad oggetto la tempestività della proposizione dell’eccezione di mancato esperimento della mediazione, la Corte ha accolto il ricorso e ha cassato con rinvio, disponendo che il giudice di appello proceda alla mediazione e, all'esito del suo inutile esperimento, rinnovi il giudizio oppure, in mancanza, dichiari l'improcedibilità.
Nel caso di specie l’improcedibilità era stata eccepita sia tempestivamente che fondatamente e il giudice di primo grando non aveva disposto di conseguenza. La Corte statuisce che l'eccezione può essere dedotta, dalla parte che l'ha rilevata, come nella fattispecie qui in esame, quale motivo d'impugnazione. E il giudice di appello avrebbe allora dovuto disporre la mediazione.
Così facendo, la Corte territoriale ha violato la disciplina della mediazione che, se oggetto di rituale eccezione, va disposta per la complessiva composizione della lite; ed è incorsa in un'irresolubile contraddizione poiché, proprio perciò, il vaglio del materiale istruttorio, per come effettuato dal giudicante, non è ragione per superare l'obbligo di mediazione, deflattivo e compositivo. °
Nel caso di specie l’improcedibilità era stata eccepita sia tempestivamente che fondatamente e il giudice di primo grando non aveva disposto di conseguenza. La Corte statuisce che l'eccezione può essere dedotta, dalla parte che l'ha rilevata, come nella fattispecie qui in esame, quale motivo d'impugnazione. E il giudice di appello avrebbe allora dovuto disporre la mediazione.
Così facendo, la Corte territoriale ha violato la disciplina della mediazione che, se oggetto di rituale eccezione, va disposta per la complessiva composizione della lite; ed è incorsa in un'irresolubile contraddizione poiché, proprio perciò, il vaglio del materiale istruttorio, per come effettuato dal giudicante, non è ragione per superare l'obbligo di mediazione, deflattivo e compositivo. °
Massimario
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